I coniugi possono separarsi davanti all’Ufficiale di Stato Civile (in Comune) quando:
- C’è accordo tra entrambi sulla separazione (consensuale).
- Non ci sono figli minori, né figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti.
- L’accordo riguarda solo aspetti personali e patrimoniali (es. mantenimento del coniuge, eventuali trasferimenti semplici).
In pratica, se la coppia non ha figli minorenni o non autosufficienti e si trova in accordo, può andare in Comune (pagando 16 € di diritti di segreteria) senza passare dal giudice.
La procedura in Comune funziona così:
- Quando i coniugi presentano l’accordo di separazione in Comune, si paga una sola volta il diritto fisso. La tariffa non è “per persona”, ma per la pratica.
- Dopo la prima dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile, c’è un termine di 30 giorni di riflessione: trascorso quel periodo, i coniugi devono tornare in Comune per confermare la separazione.
- Alla seconda comparizione, non si paga di nuovo.
È necessario rivolgersi al Tribunale quando:
- Non c’è accordo (separazione giudiziale: uno dei due non vuole separarsi o non c’è intesa sulle condizioni).
- Ci sono figli minori o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti → in questi casi deve intervenire il Tribunale per tutelare l’interesse dei figli.
- Ci sono questioni patrimoniali complesse (ad esempio trasferimenti immobiliari, aziende, ecc.) che non possono essere gestiti con la procedura in Comune.

