Non è diffamazione dare del “pezzente” alla controparte nel corso di un’udienza civile

La Cassazione ha ritenuto che l’uso dell’espressione non integrasse l’illecito penale ma l’intento di esprimere una mera critica.

La parola “pezzente” era stata pronunciata dall’imputato isolatamente nel corso di un’udienza di una controversia civile.
Per la Cassazione non era ravvisabile l’idoneità a incidere sulla reputazione del destinatario.

In tema di diffamazione il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio, per sua natura, soggettivo.

L’uso di un’espressione come quella di “pezzente” (termine, che, secondo il significato etimologico, sta a indicare persona vestita con abiti laceri “appezzati”) era inidoneo a confermarne l’impatto diffamatorio rimanendo invece all’interno dei confini del diritto di critica.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza 25 giugno 2024, n. 25026

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