È risarcibile il danno da perdita del lavoro (o demansionamento) causato da una condotta illecita altrui

Con la recentissima ordinanza n. 1670/2024, depositata in data 16 gennaio 2024, la terza sezione della Suprema Corte ha affermato che il principio – essenziale nel sistema della responsabilità civile – di integralità del risarcimento, previsto all’art. 1223 c.c. e applicabile in ambito extracontrattuale mediante il rinvio contenuto nell’art. 2056 c.c., impone di ristorare la parte danneggiata da tutte le conseguenze pregiudizievoli a essa derivanti dall’illecito, indipendentemente dal fatto che si siano verificate immediatamente o che spiegheranno la loro forza lesiva con certezza – processuale – in futuro.

La Corte ha stabilito che il danno futuro dovuto alla riduzione della capacità lavorativa a seguito di un incidente stradale deve essere liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni perdute – nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici – in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate.

Pertanto, deve comprendere anche gli accessori della retribuzione persa con il demansionamento subito a causa del sinistro.

Un uomo aveva citato in giudizio una S.R.L. e la relativa compagnia assicurativa per sentirle condannare al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa che egli aveva patito a seguito del sinistro stradale in cui era stato coinvolto a causa della condotta illecita tenuta dal conducente di un autocarro di proprietà della Società.

Il danneggiato chiedeva anche il ristoro delle conseguenze del demansionamento dovuto alle lesioni subite.

A fondamento della domanda risarcitoria il danneggiato deduceva che le conseguenze derivanti dal sinistro – inabilità temporanea e incapacità lavorativa specifica – erano state tali da determinare, per l’appunto, un demansionamento.

Prima dell’incidente l’uomo svolgeva l’attività di macchinista per le Ferrovie dello Stato; in seguito all’incidente stradale era stato assegnato alle mansioni di impiegato tecnico – amministrativo con conseguente rideterminazione, in peggio, del relativo trattamento salariale.

Il Tribunale di Verona riconosceva all’uomo, quale risarcimento, la somma di Euro 664.000,00.

Tale somma era stata in seguito rideterminata dalla Corte d’Appello a seguito di gravame interposto dalla società proprietario del veicolo e della compagnia assicurativa, con la conseguente condanna nei confronti della vittima del sinistro a restituire a quest’ultima oltre Euro 288.000,00.

La controversia giunge in Cassazione dove il danneggiato ha censurato la la sentenza impugnata, tra le altre cose per il fatto che la Corte territoriale aveva escluso dalla quantificazione del danno futuro patito le componenti accessorie della retribuzione di macchinista sulla base di un’erronea premessa.

Esse, a suo dire, avendo natura indennitaria, sarebbe state legate allo svolgimento effettivo delle ulteriori prestazioni lavorative.

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe violato il principio di integralità del risarcimento del danno, facendo gravare sul danneggiato le conseguenze pregiudizievoli causate dall’autore dell’illecito.

La Suprema Corte accoglieva la doglianza ribadendo il principio di dell’integralità del risarcimento del danno.

Nelle sue argomentazioni la Cassazione ribadisce il principio espresso in tema di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa subita dal danneggiato – lavoratore in conseguenza degli effetti negativi prodotti dall’illecito secondo cui: “nell’ambito del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa subita dal danneggiato – lavoratore in conseguenza degli effetti negativi prodotti dall’illecito, là dove il danneggiato dimostri di aver perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti a un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni – nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici – che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retributiva, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione”.

Tali considerazioni possono ben essere estese anche al caso di specie, ove il danneggiato aveva subito una riduzione del trattamento retributivo in conseguenza del demansionamento disposto da Trenitalia S.p.A. per effetto dell’accertata incapacità a svolgere le funzioni di macchinista a causa delle lesioni subite dall’illecito. Infatti, per gli Ermellini, “gli effetti del demansionamento, cioè l’adeguamento in peius del trattamento retributivo, rientrano tra le conseguenze dirette dell’illecito, benché future – ma certe – e, come tali, devono essere valutate ai fini della quantificazione del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c.”.

Ha dunque errato la Corte d’Appello, concludono i giudici, ad affermare che la parte di retribuzione avente a oggetto le componenti accessorie non avrebbero potuto costituire oggetto di liquidazione del danno futuro, e ciò, proprio perché sono dirette a compensare tale maggiore penosità del lavoro, esse presuppongono la prestazione effettiva del lavoro straordinario notturno, festivo o di altro genere, comunque correlato a speciali attività connesse alla funzione rivestita.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio.

Il danno futuro deve ricomprendere anche gli accessori della retribuzione persa con il demansionamento subito a causa di un sinistro.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza n. 1607 del 16 gennaio 2024

Lascia un commento