Non può essere revocata la patente a chi conduce un monopattino elettrico

In tema di reati stradali, la sanzione amministrativa della sospensione o revoca della patente di guida non può essere applicata a colui che guida un monopattino elettrico, trattandosi di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta nessuna abilitazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48083 del 4 dicembre 2023, si sofferma sulla possibilità di disporre la sospensione o revoca della patente nei confronti di colui che viene colto in stato di ebbrezza alla guida di un monopattino elettrico.

La Cassazione ha sottolineato che il principio espresso con riferimento alla guida di un velocipede può essere esteso anche alla conduzione di un monopattino essendo questi stati equiparati dall’art. 1, comma 75-quinquies, della Legge n. 160 del 2019.

Nel caso in esame l’imputato era stato sottoposto a giudizio per aver circolato sulla via pubblica alla guida di un monopattino elettrico, in stato di ebbrezza, e per aver causato un sinistro stradale.

La Suprema Corte ha ricordato il principio per cui la sanzione amministrativa della sospensione/ revoca della patente, a seguito di violazione delle norme del codice della strada, non può essere applicata a colui che guida un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione.

Tale principio, espresso con riferimento alla guida di un velocipede, è stato esteso anche con riferimento alla guida di un monopattino elettrico.

Nel corso del Consiglio del Ministri del 3 agosto 2023, tra le disposizioni contemplate, ve ne sono alcune che interessano i monopattini elettrici:

a) i monopattini elettrici non potranno essere utilizzati senza disporre di un’appropriata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

b) ciascun monopattino elettrico dovrà essere equipaggiato con una targa e la richiesta per l’ottenimento di questa targa dovrà essere effettuata direttamente dai proprietari dei mezzi;

c) ogni monopattino elettrico sarà soggetto alle seguenti restrizioni: 1) potranno circolare solo su strade urbane con un limite di velocità massima di 50 km/h; 2) i gestori dei veicoli condivisi dovranno installare sistemi automatici che impediscono il funzionamento dei monopattini al di fuori dei confini cittadini; 3) sarà vietata la circolazione contromano, anche nelle strade con doppio senso ciclabile.

Chi non esporrà la targa o viaggerà senza una copertura assicurativa sarà soggetto a sanzioni che varieranno da 100 a 400 euro. Per coloro che non equipaggeranno i monopattini con frecce e freni, le multe potranno oscillare tra 200 e 800 euro.

Nulla sulla necessità di doverli guidare con la patente che continuerà a non essere necessaria.

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