Dopo un matrimonio durato 23 anni il marito rifiutava di corrispondere alla moglie la quota di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) prevista dalla legge.
Il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta del marito, con sentenza del 30 aprile 2023, affermando che il diritto della moglie alla propria quota era sorto dal momento in cui era maturato il diritto al TFR.
L’art. 12 bis della Legge n. 898/1970 (Legge sul Divorzio) stabilisce quando al coniuge divorziato spetta il TFR dell’altro.
I requisiti sono essenzialmente 3:
a) l’esistenza di una sentenza di divorzio;
b) il coniuge che richiede il TFR non deve essere passato a nuove nozze;
c) il coniuge che richiede il TRF deve già percepire un assegno divorzile.
La percentuale di TFR spettante è pari al 40% dell’indennità totale dovuta, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La quota NON spetta prima che sia intervenuta la sentenza di divorzio.
