Il Tribunale del Lavoro di Venezia, con sentenza n. 531 del 13 settembre 2023, dopo aver ritenuto privo di valido fondamento il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente motivato dalla crisi economica, lo ha dichiarato nullo perché i motivi reali del recesso erano riconducibili alla volontà del datore di lavoro di estromettere la lavoratrice perché ritenuta scomoda, in quanto moglie del precedente gestore del ristorante in cui era addetta.
La lavoratrice chiedeva, in primo luogo, la reintegrazione sul posto di lavoro con il pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti tra il licenziamento e la riammissione in servizio; in via subordinata chiedeva la corresponsione dell’indennità risarcitoria prevista dal D. Lgs. n. 23/2015.
Il Giudice ha accolto la domanda della lavoratrice e ne ha disposto la reintegrazione al lavoro con la corresponsione delle retribuzioni maturate nel frattempo e il versamento dei contributi previdenziali.
Il Tribunale ha infatti ritenuto si trattasse di un licenziamento ritorsivo o discriminatorio perché determinato da una motivazione ingiusta e un comportamento illegittimo del datore di lavoro (art. 1345 codice civile).
Infatti la Società aveva avuto un bilancio idoneo a coprire tutti i debiti e i pagamenti degli stipendi.
Inoltre, poco prima del licenziamento, il datore aveva effettuato nuovi investimenti e nuove assunzioni di personale con stesso livello della dipendente licenziata.
Per questi motivi il Tribunale di Venezia ha ritenuto che non ci fosse un giustificato motivo oggettivo per il licenziamento, che è stato considerato esclusivamente ritorsivo.
