In materia di risarcimento del danno da responsabilità civile per sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la responsabilità del conducente è esclusa quando, in caso di investimento del pedone, risulta provato che l’automobilista non poteva in alcun modo prevenire ed evitare l’evento.
Ciò si verifica quando il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile e anomala tanto che l’automobilista si è trovato nell’oggettiva impossibilità di vederlo tempestivamente.
Nel caso in esame il pedone era apparso all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 13 luglio 2023, n. 20140
