In tema di truffa online, se il venditore si presenta con le proprie vere generalità questo non esclude la rilevanza penale della condotta illecita, se realizzata con l’intento iniziale di truffare il compratore.
La condotta è realizzata a distanza e l’acquirente non ha la possibilità di verificare l’effettiva esistenza del bene venduto né tanto meno la qualità del bene.
Nel caso in esame (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 13705/2023) l’imputato aveva messo in vendita uno scanner su internet fornendo alla vittima i propri dati personali reali.
Egli aveva svolto trattative via e-mail, simulando l’esistenza del bene e la serietà della proposta, salvo non aver mai consegnato lo scanner dopo aver ricevuto il pagamento pattuito.
La Cassazione stabilisce che l’aver fornito le esatte generalità non esclude la capacità ingannatoria della condotta laddove preordinata fin dal principio alla mancata consegna del bene a fronte dell’incasso del prezzo di acquisto.
Le condotte idonee a generare un danno con conseguente ingiusto profitto integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa.
