La Cassazione, con la sentenza n. 33896/2023, ha confermato la condanna di un uomo per il reato di lesioni personali colpose poiché egli, persona diversa dal proprietario del cane di cui però aveva la custodia, aveva il dovere di non lasciarlo libero e di custodirlo con le debite cautele.
L’obbligo di custodia sorge ogni volte che sussiste una relazione di possesso, da intendersi come detenzione di fatto dell’animale, senza esserne il proprietario.
Il proprietario è esente da responsabilità se dimostra di aver affidato l’animale a una persona non inesperta.
Per escludere la responsabilità per mancata custodia non basta che il cane si trovi in un luogo privato o recintato ma è necessario che questo luogo sia idoneo a evitare la fuga.
Il cane, sfuggito alla custodia dell’imputato (che non ne era il proprietario), ha attraversato improvvisamente la strada causando un sinistro stradale dove sono rimaste coinvolte tre persone.
La Cassazione ha sottolineato anche che questo evento poteva essere fortemente prevedibile dall’imputato, considerato che aveva legato il cane con una corda a un albero, vicino a una strada percorsa da veicoli a motore.
