Si, il palpeggiamento dei glutei può violare la libertà sessuale della persona. Le intenzioni dell’autore non contano se il gesto è volontario e manca il consenso di chi lo subisce.
Il palpeggiamento è considerato una condotta che, di per sé, integra di estremi del reato di violenza sessuale, essendo invasiva della libertà di chi la subisce senza aver espresso il proprio consenso.
Un importante caso analizzato dalla Corte di Cassazione è quello esaminato dalla sentenza n. 24872 del 2021: su un treno un passeggero senza biglietto era stato invitato a scendere e accompagnato all’uscita del vagone dalla capotreno.
L’uomo, approfittando del fatto che in quel momento la donna gli dava le spalle, le ha toccato i glutei, palpeggiandole insistentemente le natiche.
La capotreno ha sporto denuncia per violenza sessuale: durante il processo l’uomo si è difeso ammettendo il fatto ma sostenendo di averlo compiuto “in modo scherzoso“.
La Cassazione ha respinto questa tesi difensiva affermando in sentenza che palpeggiare una persona senza il suo consenso, per scherzo, è reato.
Il reato di “violenza sessuale” viene integrato da una moltitudine di condotte.
Tra gli “atti sessuali” sono compresi, oltre a rapporti sessuali completi, anche toccamenti fugaci e repentini delle natiche o di altre parti del corpo (come cosce, seno, bocca, collo, …); un esempio ne è la cosiddetta “mano morta” sull’autobus o su mezzi di trasporto molto affollati.
Le intenzioni dell’autore e i motivi che lo hanno spinto a compiere il gesto, come l’intenzione di fare uno scherzo, non hanno rilevanza e non posso essere usati come “giustificazioni”; pertanto, palpeggiare qualcuno, anche per scherzo, è reato.
