Privare la madre della scelta di interrompere la gravidanza, a causa di una carenza informativa da parte del medico, è fonte di responsabilità civile.
Nel caso in esame (Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza n. 18327/2023), a causa di un errore del medico nell’esecuzione di un test di screening prenatale, la madre non era stata tempestivamente avvisata della diagnosi della sindrome di Down di cui era affetto il figlio, provocando la nascita indesiderata del bambino.
I genitori sostenevano che, informati dell’alta probabilità di anomalie genetiche del feto, avrebbero consapevolmente senz’altro interrotto la gravidanza.
La Cassazione ha pertanto stabilito che il medico è tenuto a risarcire i danni per non aver adeguatamente informato la gestante della possibilità di malformazioni al feto, precludendole una libera e consapevole scelta di abortire.
