L’omesso versamento dell’assegno di mantenimento dei figli è procedibile d’ufficio

In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all’art. 570 bis del Codice Penale è procedibile d’ufficio – e non a querela di parte (Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 37977/2023).

L’orientamento più recente della Corte di Cassazione ritiene integrato il reato anche con riferimento all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno di mantenimento ai figli nati fuori dal matrimonio, minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti (Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 20721/2021).

Commette il reato anche colui che versa una somma minore rispetto a quella stabilita in sede civile in quanto non è consentito al singolo soggetto di ridurre da sé l’importo da versare.

Nel caso in esame è stata confermata la sentenza del Tribunale che condannava un uomo per aver omesso di corrispondere alla moglie divorziata il contributo di mantenimento per il figlio, pari a Euro 600,00 mensili.

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