In tema di prevenzione di fenomeni di violenza durante manifestazioni sportive, la Corte di Cassazione ha affermato che il DASPO opera con riferimento a tutte le condotte vietate in queste occasioni ai sensi degli articoli 6 bis e 6 ter della Legge n. 401 del 1989.
Nel caso in esame (Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 27482 del 23 giugno 2023) l’imputato aveva acceso, durante una competizione sportiva ufficiale, una torcia illuminante (i cosiddetti fumogeni) ricevuta da un altro tifoso.
Il DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) produce effetti solo nei confronti del soggetto destinatario; il divieto opera solo con riferimento alle manifestazioni sportive espressamente indicate e che si svolgano effettivamente.
