È illegittimo il comportamento del datore di lavoro che fa lavorare il dipendente più dei limiti consentiti dalla legge, anche se lo paga di più, così come è illegittimo se gli chiede straordinari nei limiti consentiti dal CCNL ma non lo paga.
In caso di lavoro straordinario, oltre i limiti di legge, non pagato, il dipendente può agire contro il datore di lavoro per chiedere le differenze retributive e anche il risarcimento del danno per il riposo non goduto.
I limiti dell’orario di lavoro sono di 40 ore settimanali, estendibili a 48; l’eccedenza è illegittima.
Il diritto al riposo è indisponibile (Art. 36 Cost.): significa che non si può rinunciare al riposo, nemmeno in cambio di uno stipendio maggiore o in presenza del consenso del dipendente.
La mancata fruizione del riposo giornaliero, o settimanale, costituisce fonte di danno patrimoniale.
Il dipendente che svolge lavoro straordinario, entro i limiti legali, ma non viene retribuito ha diritto alle differenze retributive secondo le indicazioni fornite dal rispettivo contratto collettivo.
Il dipendente può agire in Tribunale contro il datore di lavoro entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In ogni caso l’onere della prova grava sul dipendente: deve dimostrare di aver svolto il lavoro oltre l’orario standard.
Anche se il datore dovesse dimostrare di aver retribuito il dipendente per l’orario eccedente i limiti legali, questo non basterebbe a rendere “legittimo” il suo operato: il diritto al riposo non può essere compresso.
La durata massima dell’orario di lavoro e il diritto al riposo sono diritti indisponibili del lavoratore, tutelati tanto dalla Costituzione quanto dalla Direttiva comunitaria 2003/88/CE e, come tali, non possono essere oggetto di rinuncia.
Trattasi di “usura psicofisica” il danno sofferto dal dipendente a cui viene negata la fruizione del riposo.
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Giudice: dott.ssa Claudia Tosoni – sentenza dell’8 agosto 2022
