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La multa notificata al vecchio indirizzo di residenza è valida?

Secondo la giurisprudenza, l’automobilista che trasferisce il proprio indirizzo di residenza non ha alcun dovere di comunicazione al P.R.A. o alla motorizzazione.

I Comuni trasmettono alla Direzione generale della Motorizzazione il cambio di residenza del proprietario.

La Direzione generale comunica a sua volta quei dati agli Uffici provinciale del P.R.A.

Ne consegue che la multa notificata al vecchio indirizzo dell’automobilista, nonostante questi abbia comunicato all’Ufficio Anagrafe del Comune il cambio di residenza, è illegittima e nulla.

La nullità della notifica effettuata oltre i termini al vecchio indirizzo di residenza comporta la nullità del verbale di contestazione e quindi della multa e di ogni altro atto che su di essa è fondato.

Il Giudice di Pace di Pistoia, con sentenza n. 717/2017, ha annullato una cartella esattoriale fondata su una multa perché notificata al vecchio indirizzo di residenza dell’automobilista nonostante questi si fosse trasferito da qualche anno.

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza dell’8 ottobre 2018, n. 24720/2018

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